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Sez. L, Sentenza n. 6258 del 09/07/1996 (Rv. 498455 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SCRITTURE DI TERZI | Valore probatorio - Limiti.
Stato
decisa il 1996-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498455-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SCRITTURE DI TERZI

I documenti provenienti da terzi estranei alla lite non sono soggetti alla disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 cod. civ. né a quella processuale di cui all'art. 214 cod. proc. civ., onde al fine di contestarne la veridicità non è necessaria l'impugnazione per falsità da parte della controparte; i suddetti documenti, che non hanno valore di piena prova, possono offrire elementi solo indiziari che, in difetto di contestazione della parte contro cui sono prodotti in causa e in concorso di altri elementi che ne confortino la credibilità e l'attendibilità, possono fornire argomenti di convincimento ed essere utilizzati come fondamento di una decisione, ma ove il giudice di merito non ritenga di avvalersi della presunzione semplice ricollegabile agli stessi, il suo apprezzamento al riguardo non può esser denunziato in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Proc. Civ. art. 214

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)