Sez. 1, Sentenza n. 3954 del 13/12/1969 (Rv. 344385 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - ACCOGLIMENTO PARZIALE - EFFICACIA DEGLI ATTI ESECUTIVI COMPIUTI - CONSEGUENZE - VALIDITA LIMITATA DEL DECRETO - ESCLUSIONE - REVOCA DEL DECRETO - SUSSISTENZA.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - ACCOGLIMENTO PARZIALE - EFFICACIA DEGLI ATTI ESECUTIVI COMPIUTI - CONSEGUENZE - VALIDITA LIMITATA DEL DECRETO - ESCLUSIONE - REVOCA DEL DECRETO - SUSSISTENZA.*
L'art 653, secondo comma, cod proc civ dispone che 'se l'opposizione e accolta solo in parte, il titolo esecutivo e costituito esclusivamente dalla sentenza, ma gli Atti di esecuzione gia compiuti in base al decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantita ridottà . Da tale disposizione, che regola il concorso - sul piano dell'esecuzione - tra il decreto ingiuntivo e la sentenza emessa a seguito di opposizione parzialmente accolta, non puo trarsi la illazione che il provvedimento monitorio sostituito dalla sentenza rimanga in questi casi limitatamente valido, e che non possa quindi ritenersi revocato dalla detta sentenza. (nella specie, l'ingiunto era stato condannato al pagamento di somma di poco inferiore a quella risultante dal decreto, e l'opposto aveva lamentato che, cio nonostante, la Corte di merito avesse revocato integralmente il decreto, condannando l'opposto stesso alle spese della procedura monitoria. La Corte suprema ha ritenuto corretto l'operato dei giudici di merito ed ha enunciato il principio di cui in massima). (V 849-67, massima n 326991).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 655 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 642 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)