diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 4597 del 02/08/1984 (Rv. 436517 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - ACCOGLIMENTO - PARZIALE - EFFETTI - SPESE INERENTI AL DECRETO E AL PRECETTO - PAGAMENTO DA PARTE DEL DEBITORE - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1984-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436517-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - ACCOGLIMENTO - PARZIALE - EFFETTI - SPESE INERENTI AL DECRETO E AL PRECETTO - PAGAMENTO DA PARTE DEL DEBITORE - LEGITTIMITÀ.*

Qualora l'opposizione a decreto ingiuntivo sia accolta solo in parte - come avviene allorché l'accoglimento concerna soltanto l'elemento quantitativo della domanda originaria - pur essendo il titolo esecutivo costituito esclusivamente dalla sentenza, gli Atti di esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta (art. 653, secondo comma, cod. proc. civ.), con la conseguenza che, stante la legittimità dell'avvenuta esecuzione, le spese inerenti al decreto e quelle attinenti al precetto reso necessario dal mancato pagamento, sono legittimamente poste a carico del debitore, con riferimento ai limiti della somma attribuita definitivamente al creditore. (V 3954/69, mass n 344385; (V 1158/66, mass n 322325).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)