Sez. 6, Sentenza n. 7098 del 14/05/1997 Ud. (dep. 18/07/1997) Rv. 208235 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - LATITANZA | Fuga all'estero - Arresto del latitante nello Stato di rifugio - Permanenza della latitanza.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - LATITANZA
La fuga all'estero dopo la commissione di un reato, in previsione dell'emissione di mandato o ordine di cattura, si risolve, dopo che il provvedimento restrittivo sia stato emesso, in un volontario sottrarsi all'esecuzione dello stesso e attribuisce la qualifica di latitante. Tale condizione permane, (in caso di sopravvenuta impossibilità di farla cessare a causa di arresto da parte dello Stato di rifugio, anche se questo sia avvenuto per fatti inerenti al procedimento che ha dato luogo al provvedimento sulla libertà' personale e se sia noto il luogo di detenzione) fino a quando l'imputato non venga, all'esito della procedura di estradizione, consegnato all'Autorità italiana.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 296, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 296
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)