Sez. 2, Sentenza n. 31253 del 01/07/2002 Ud. (dep. 18/09/2002) Rv. 222358 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO (COD. PROC. PEN. 1930) - LATITANTE | Arresto dell'imputato all'estero a fini estradizionali - Cessazione della latitanza.
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO (COD. PROC. PEN. 1930) - LATITANTE
Lo stato di latitanza viene meno, oltre che per le cause previste dall'art. 296, 4 co. Cod. proc. pen., soltanto con la cattura o la costituzione spontanea in Italia ovvero con l'arresto dell'imputato all'estero a fini estradizionali, in relazione al reato per il quale si procede, poiché in questo modo l'imputato viene a trovarsi anche nella disponibilità dell'autorità giudiziaria italiana.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 296, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 296
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)