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Sez. 5, Sentenza n. 6248 del 29/03/2004 (Rv. 571633 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ATTI ED OPERAZIONI DI SOCIETÀ E DI ASSOCIAZIONI | Conferimenti relativi ad aumento di capitale in rispondenza della sua riduzione per perdite - Imposta proporzionale di registro - Inapplicabilità - Conferimenti effettuati in assenza di formale delibera assembleare di riduzione e aumento del capitale - Imposta proporzionale - Applicabilità.
Stato
decisa il 2004-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571633-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ATTI ED OPERAZIONI DI SOCIETÀ E DI ASSOCIAZIONI

In tema di imposta di registro, la nota II dell'art. 4 della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, relativa alla inapplicabilità dell'imposta proporzionale "de qua" per i conferimenti relativi all'aumento di capitale deliberato "contemporaneamente" alla riduzione dello stesso per perdite, riguarda la sola ipotesi di variazioni del capitale sociale che siano state formalmente deliberate dall'assemblea contestualmente, in dipendenza di perdite, e non quella in cui i conferimenti siano stati effettuati in assenza di una deliberazione assembleare che disponga la riduzione ed il successivo aumento di capitale, anche nel caso che i conferimenti siano rivolti e in concreto utilizzati per il ripianamento di perdite che potrebbero imporre, ove non sanate, la deliberazione medesima; nel quale ultimo caso l'esenzione non può neppure dedursi dalla nota I, lett. a), della citata tariffa, che equipara alle operazioni di aumento di capitale quelle aventi ad oggetto l'aumento del patrimonio sociale (come i versamenti in conto capitale o a fondo perduto fatti dai soci), atteso che detta equiparazione ha come unico corollario la non tassabilità dell'aumento di capitale realizzato con l'utilizzo della riserva costituita dai versamenti in precedenza effettuati dai soci in conto capitale, finendosi altrimenti per tassare due volte lo stesso apporto di ricchezza, ma non vale ad escludere la soggezione all'imposta dei versamenti in conto capitale (secondo quanto previsto dalla stessa nota I), tranne che, appunto, ricorrano i presupposti stabiliti dalla richiamata nota II.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)