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Sez. 5, Sentenza n. 7126 del 09/05/2003 (Rv. 562827 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ATTI ED OPERAZIONI DI SOCIETÀ E DI ASSOCIAZIONI | Conferimenti relativi ad aumento di capitale in rispondenza della sua riduzione per perdite - Imposta proporzionale di registro - Inapplicabilità - Conferimenti effettuati in assenza di apposita delibera assembleare - Imposta proporzionale - Applicabilità.
Stato
decisa il 2003-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562827-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ATTI ED OPERAZIONI DI SOCIETÀ E DI ASSOCIAZIONI

In tema di imposta di registro, la nota II dell'art. 4 della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla sostituzione operata dall'art. 10 della legge 23 dicembre 1999, n. 488), relativa alla inapplicabilità dell'imposta proporzionale "de qua" per i conferimenti relativi all'aumento di capitale in rispondenza della sua riduzione per perdite, non riguarda il caso in cui i conferimenti stessi siano stati effettuati in assenza di una deliberazione assembleare che abbia in tal senso disposto (riduzione con contestuale aumento di capitale), indipendentemente dal fatto che essi siano stati rivolti ed in concreto utilizzati per il ripianamento di perdite che potrebbero imporre (ove non sanate) l'adozione di detta deliberazione.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)