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Sez. 5, Sentenza n. 15208 del 30/05/2024 (Rv. 671425-01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI | Dazi all'importazione - Esenzione totale per i mezzi di trasporto - Veicolo intestato a società extra UE - Legale rappresentante italiano - Spettanza del beneficio - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671425-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

In tema di esenzione totale dai dazi all'importazione per i mezzi di trasporto oltre i sei mesi del regime di ammissione temporanea, i requisiti di cui all'art. 212 del Reg. delegato UE n. 2446 del 2015, nel quadro del Reg. UE n. 952 del 2013, istitutivo del codice doganale dell'Unione, non sono soddisfatti se il mezzo di trasporto, seppur immatricolato al di fuori del territorio doganale dell'Unione a nome di una persona giuridica extra UE, è utilizzato da soggetto residente e dunque "stabilito" all'interno di detto territorio, anche se ricopre la carica di legale rappresentante della persona giuridica intestataria. (Principio applicato con riferimento a sanzioni irrogate a cittadino italiano pacificamente residente in Italia, utilizzatore di un veicolo immatricolato in Svizzera ed intestato alla società di diritto elvetico di cui era legale rappresentante).

Regolam. Commissione CEE 28/07/2015 num. 2446 art. 212, Regolam. Commissione CEE 28/07/2015 num. 2446 art. 214, Regolam. Commissione CEE 28/07/2015 num. 2446 art. 215, Regolam. Commissione CEE 28/07/2015 num. 2446 art. 216, Regolam. Consiglio CEE 09/10/2013 num. 952

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)