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Sez. U, Sentenza n. 56 del 05/01/1993 (Rv. 480160 - 01)

Ordinamento giudiziario - Disciplina della magistratura - Procedimento disciplinare - Consiglio superiore della magistratura (sezione disciplinare) | Procedimento disciplinare a carico di magistrati - Decreto di citazione - Inosservanza del termine di comparizione ex art. 33 quarto comma del R.D.L. n. 511 del 1946 - Nullità del decreto di citazione e degli atti successivi - Sanatoria - Condizioni - Presentazione di memoria difensiva nel corso del termine - Idoneità - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480160-01

Ordinamento giudiziario - Disciplina della magistratura - Procedimento disciplinare - Consiglio superiore della magistratura (sezione disciplinare)

In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, la nullità del decreto di citazione e degli atti successivi, derivante dall'inosservanza dell'art. 33 quarto comma del R.D.L. 31 maggio 1946 n. 511, sul decorso di almeno dieci giorni "liberi" (non prolungabili in relazione al luogo di residenza) dalla comunicazione del decreto stesso all'udienza di discussione davanti alla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, è sanabile in dipendenza della comparizione in detta udienza, ovvero della tacita accettazione degli effetti dell'atto (art. 187 ultimo comma cod. proc. pen. abrogato), non anche, pertanto, in dipendenza della presentazione di memoria difensiva nel corso di quel termine, non essendo da essa desumibile la rinuncia dell'incolpato ad usufruire dell'intero tempo accordatigli per predisporre le proprie difese.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 33

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)