Sez. U, Sentenza n. 20935 del 12/10/2011 (Rv. 618852 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Atti di indagine - Omessa comunicazione all'incolpato o omesso avviso al difensore - Nullità ex art. 15, comma 5, d.lgs. n. 109 del 2006 - Modalità e tempi della deduzione - Sanatoria - Condizioni.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, la nullità degli atti di indagine, prevista dall'art. 15, comma 5, d. lgs. n. 109 del 2006, in ipotesi di omessa comunicazione all'incolpato o di omesso avviso al difensore, quando sia previsto, non può essere rilevata se non sia dedotta con le modalità e nei tempi prescritti, dovendosi considerare comunque sanata laddove il difensore nel corso della discussione abbia espressamente riconosciuto la regolarità della comunicazione avvenuta, né abbia formulato nel ricorso rilievi in ordine alla validità della successiva notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 15 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)