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Sez. 1 - , Ordinanza n. 31904 del 10/12/2018 (Rv. 651899 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) | Giudicato sostanziale - Effetto preclusivo - "Ius superveniens" contenente norme retroattive - Intangibilità del giudicato - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651899-01

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI)

Il fondamento del giudicato sostanziale, regolato dall'art. 2909 c.c., che risponde al generale principio della certezza del diritto, è quello di rendere insensibili le situazioni di fatto dallo stesso considerate, per le quali è stata individuata ed applicata la corrispondente "regula iuris", ai successivi mutamenti della normativa di riferimento, anche con riguardo allo "ius superveniens" che contenga norme retroattive, salva una diversa volontà espressa dal legislatore. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione della corte di appello che aveva ritenuto esigibili, e quindi opponibili in compensazione, crediti previdenziali portati da decreti ingiuntivi passati in giudicato, nonostante la successiva sanatoria contributiva ai sensi della sopravvenuta l. n. 608 del 1996 che non aveva previsto la caducazione dei giudicati sostanziali già formatisi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)