Sez. 1, Sentenza n. 1205 del 20/02/1984 (Rv. 433353 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE (DELLA) - CONTRASTO TRA LA FORMULAZIONE LETTERALE DEL DISPOSITIVO E PRONUNZIA ADOTTATA IN MOTIVAZIONE - ERRORE MATERIALE - CONFIGURABILITÀ - DENUNCIA IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE (DELLA) - CONTRASTO TRA LA FORMULAZIONE LETTERALE DEL DISPOSITIVO E PRONUNZIA ADOTTATA IN MOTIVAZIONE - ERRORE MATERIALE - CONFIGURABILITÀ - DENUNCIA IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Il contrasto tra formulazione letterale del dispositivo (di rigetto della domanda) e pronunzia adottata in motivazione (di accoglimento) integra, non un vizio incidente sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale, come tale emendabile con la procedura ex art. 287 cod. proc. civ. (applicabile anche al procedimento dinanzi alle commissioni tributarie), e non denunciabile (in relazione all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ.) con ricorso per Cassazione. (V 4188/79, mass n 400700; (V 16/78, mass n 389295; (V 2784/68, mass n 335422).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)