Sez. 1, Sentenza n. 16 del 04/01/1978 (Rv. 389295 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE (DELLA) - DEDUZIONE DA PARTE DEL RICORRENTE DELL'ERRONEITA DI UNA PRONUNCIA DI CASSAZIONE SENZA RINVIO IN LUOGO DI QUELLA DI CASSAZIONE CON RINVIO - ISTANZA PER LA CORREZIONE DELL'ERRORE MATERIALE - ONERE A SUO CARICO.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE (DELLA) - DEDUZIONE DA PARTE DEL RICORRENTE DELL'ERRONEITA DI UNA PRONUNCIA DI CASSAZIONE SENZA RINVIO IN LUOGO DI QUELLA DI CASSAZIONE CON RINVIO - ISTANZA PER LA CORREZIONE DELL'ERRORE MATERIALE - ONERE A SUO CARICO.*
Qualora il ricorrente ritenga che la Cassazione della decisione impugnata (nella specie, di una decisione della commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie) sia stata erroneamente pronunciata 'senza rinviò e, comunque, senza giustificazione dell'uso di quella formula dispositiva in relazione all'impostazione generale della sentenza che preludeva, invece, ad una Cassazione 'con rinviò, incombe a lui l'Onere di provocare, con apposita istanza, un provvedimento per la correzione dell'errore materiale, al fine di ottenere la rimozione della situazione costituente ingiustificato motivo di preclusione all'Esercizio del suo diritto di appello dinanzi al giudice di rinvio. (nella specie il ricorrente sosteneva, invece, che la Cassazione senza rinvio della decisione impugnata, la quale aveva confermato un provvedimento di radiazione dall'albo inflitto dal competente consiglio dell'ordine, travolgesse anche il provvedimento impugnato).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)