Sez. 5, Sentenza n. 25501 del 12/05/2015 Ud. (dep. 17/06/2015) Rv. 264066 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CAMERA DI CONSIGLIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Legittimo impedimento del difensore - Rilevanza ai fini dell'eventuale rinvio dell'udienza - Esclusione - Fattispecie.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CAMERA DI CONSIGLIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Il disposto di cui all'art. 420 ter cod. proc. pen., secondo cui il legittimo impedimento del difensore può costituire causa di rinvio dell'udienza preliminare, non trova applicazione con riguardo agli altri procedimenti camerali, ivi compresi quelli per i quali la presenza del difensore è prevista come necessaria, soccorrendo, in tali ipotesi, la regola dettata dall'art. 97, comma quarto, cod. proc. pen.. (Fattispecie relativa a rinnovazione dell'istruttoria disposta dal giudice di appello ai sensi dell'art. 599, comma terzo, cod. proc. pen., nella quale la Corte di cassazione ha giudicato illegittima la decisione di procedere alla assunzione di una testimonianza in assenza del difensore dell'imputato e senza provvedere alla necessaria nomina di un difensore di ufficio).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)