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Sez. 1, Sentenza n. 6907 del 24/11/2011 Ud. (dep. 22/02/2012) Rv. 252401 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE | Giudizio abbreviato - Impedimento a comparire del difensore - Applicabilità dell'art. 420 ter cod. proc. pen. - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-11-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252401-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE

Al procedimento camerale del giudizio abbreviato di appello non si applica l'art. 420-ter, comma quinto, cod. proc. pen., che impone il rinvio del procedimento in caso di impedimento del difensore. (In motivazione la Corte ha chiarito che, nella menzionata udienza camerale, la presenza delle parti è facoltativa e solo per l'imputato è espressamente previsto, dall'art. 599 comma secondo, cod. proc. pen., che, ove abbia manifestato la volontà di presenziare alla udienza, questa deve essere rinviata in caso di suo legittimo impedimento).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 443 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)