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Sez. 6 - L, Sentenza n. 6068 del 17/03/2014 (Rv. 630462 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO | Accordi aziendali di riduzione dell'orario normale settimanale senza aumento della quota oraria della retribuzione anche ai fini del compenso per lavoro straordinario - Illegittimità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630462-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO

In materia di rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, deve escludersi, in relazione alle disposizioni di cui al r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692, art. 5 e al r.d.l. 19 ottobre 1923 n. 2328, art. 3 (che prevedono una maggiorazione pari al 10 per cento della retribuzione per la prestazione di lavoro straordinario) l'illegittimità degli accordi aziendali 23 giugno 1983 e 28 luglio 1988, nella parte in cui prevedono la riduzione a 37 ore della durata della prestazione lavorativa settimanale, rimanendo fermo il riferimento all'orario previgente, determinato in 39 ore settimanali dal c.c.n.l., ai fini retributivi (e, in particolare, per la determinazione della quota oraria della retribuzione, rilevante anche per il computo del compenso per lavoro straordinario), in quanto la difformità fra l'orario rilevante ai fini normativi e retributivi e la durata della prestazione effettivamente richiesta consegue non ad una costruzione arbitraria o solo fittizia, ma alla imposizione di determinati limiti, effettivamente voluti dalle parti, ad una pattuizione di maggior favore per i lavoratori, ossia nella riduzione della prestazione lavorativa, mediante la riduzione dell'orario di lavoro, a fronte di una situazione normativa che non consentiva un incremento retributivo, neppure limitato alle sole prestazioni straordinarie, in virtù del divieto di deroghe migliorative stabilito, per gli accordi aziendali, dall'art. 5-ter del d.l. n. 702 del 1978, introdotto dalla legge di conversione 8 gennaio 1979, n. 1, e vigente all'epoca della stipula dei suddetti accordi.

Riferimenti normativi: Legge 08/01/1979 num. 1 art. 1, Decreto Legge 10/11/1978 num. 702 art. 5 ter CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 5, Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)