Sez. L, Sentenza n. 10710 del 22/07/2002 (Rv. 556080 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO | Autoferrotramvieri - Accordi aziendali di riduzione dell'orario normale settimanale senza aumento della quota oraria della retribuzione (anche ai fini del computo del compenso per lavoro straordinario) - Illegittimità - Esclusione - Fondamento.
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO
In materia di rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, deve escludersi - con riferimento alle disposizioni dettate dall'art. 5 R.D.L. n. 692 del 1923 e dall'art. 3 R.D.L. n. 2328 del 1923 (che prevedono per la prestazione di lavoro straordinario una maggiorazione pari al 10 per cento della retribuzione) - la illegittimità degli accordi aziendali 23 giugno 1983 e 28 luglio 1988, nella parte in cui prevedono la riduzione a 37 ore della durata della prestazione lavorativa settimanale, rimanendo fermo il riferimento all'orario previgente, determinato in 39 ore settimanali dal contratto nazionale, ai fini retributivi e, in particolare, ai fini della determinazione della quota oraria della retribuzione, rilevante anche per il computo del compenso per lavoro straordinario; ed infatti la difformità fra l'orario rilevante ai fini normativi e retributivi e la durata della prestazione effettivamente richiesta consegue non ad una costruzione arbitraria o solo fittizia, ma alla imposizione di determinati limiti, effettivamente voluti dalle parti, ad una pattuizione di maggior favore per i lavoratori (rispetto alle generali previsioni della contrattazione collettiva), consistente nella riduzione della prestazione lavorativa attuata mediante la semplice riduzione dell'orario di lavoro, in una situazione normativa che, peraltro, non avrebbe consentito un incremento retributivo, pur limitato alle prestazioni straordinarie, in virtù del divieto di deroghe migliorative stabilito per gli accordi aziendali dall'art. 5 - ter D.L. N. 702 del 1978, introdotto dalla legge di conversione n. 1 del 1979 e vigente all'epoca della stipula dei suddetti accordi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Decreto Legge 10/11/1978 num. 702 art. 5 ter CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 1, Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 5, Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)