Sez. U, Sentenza n. 5135 del 09/06/1997 (Rv. 505037 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE | Assemblee parlamentari - Parlamentari - Titoli di ammissione - Controllo - Riscontro del regolare svolgimento delle operazioni elettorali e del risultato numerico delle votazioni - Legittimazione esclusiva delle camere - Sindacabilità da parte di autorità giurisdizionali delle modalità del relativo procedimento e del contenuto delle decisioni - Esclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE
Il controllo dei titoli di ammissione dei componenti delle assemblee parlamentari, comprensivo del riscontro del regolare svolgimento delle operazioni elettorali e del risultato numerico della votazione, è demandato dall'art. 66 della costituzione in via esclusiva alle stesse camere, e, conseguentemente resta precluso, tanto con riguardo alle modalità del procedimento ed alle garanzie per gli interessati, quanto con riguardo al contenuto delle decisioni adottate da detti organi sovrani, ogni sindacato, alternativo, concorrente o successivo, di qualsiasi autorità giurisdizionale.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 66, DPR 30/03/1957 num. 361 art. 87 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)