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Sez. U, Ordinanza n. 8118 del 06/04/2006 (Rv. 588239 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA - IN GENERE | Elezioni - Operazioni elettorali attinenti alla fase di presentazione delle liste - Esclusione delle liste da parte dei competenti uffici elettorali circoscrizionali e dell'ufficio centrale nazionale - Sindacabilità da parte di autorità giurisdizionale dei relativi provvedimenti - Esclusione - Conseguenza - Difetto assoluto di giurisdizione - Fondamento - Attribuzione esclusiva alla Giunta per le elezioni di ciascuna Camera della convalida di tutte le operazioni elettorali, ivi comprese quelle di ammissione delle liste.
Stato
decisa il 2006-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588239-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA - IN GENERE

Con riferimento alle operazioni elettorali riguardanti le elezioni dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, l'art. 87 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, stabilisce che la Camera pronuncia giudizio definitivo su tutti i reclami presentati all'Ufficio Centrale elettorale durante la sua attività o posteriormente, con la conseguenza che tale funzione investe anche le ricusazioni pronunciate ai sensi dell'art. 22 dello stesso d.P.R., in tal modo rimanendo riservata alla cognizione della Giunta per le elezioni della Camera stessa la convalida di tutte le operazioni elettorali, comprese quelle di ammissione delle liste. Pertanto, pur riconoscendosi natura amministrativa agli atti degli Uffici elettorali circoscrizionali e centrali, sussiste il difetto assoluto di giurisdizione, sia del giudice ordinario che del giudice amministrativo, su tali atti, con riguardo al regolare svolgimento delle operazioni elettorali, e in particolare, in relazione a quelle attività che hanno preceduto la convalida degli esiti delle elezioni, la cui attribuzione è rimessa a ciascuna Camera, con un giudizio definitivo sui reclami avverso la ricusazione delle liste e sugli effetti di questi provvedimenti in ordine alla convalida stessa delle elezioni.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 66, DPR 30/03/1957 num. 361 art. 22, DPR 30/03/1957 num. 361 art. 87 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)