Sez. 1, Sentenza n. 17632 del 10/08/2007 (Rv. 598772 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - MUTAMENTO DELLE CONDIZIONI PATRIMONIALI DEI CONTRAENTI | Sospensione cautelativa della prestazione - Presupposti - Dichiarazione espressa - Necessità - Esclusione.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - MUTAMENTO DELLE CONDIZIONI PATRIMONIALI DEI CONTRAENTI
La sospensione dell'esecuzione della prestazione contrattuale, nei casi in cui è consentita dall'art. 1461 cod. civ., non richiede per la sua validità alcuna previa comunicazione o dichiarazione alla controparte, né è necessario che la relativa decisione sia adottata prima della scadenza del termine previsto per l'adempimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1461
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)