Sez. 2, Sentenza n. 1032 del 28/01/1995 (Rv. 490066 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - MUTAMENTO DELLE CONDIZIONI PATRIMONIALI DEI CONTRAENTI | Contratto a prestazioni corrispettive - Sospensione dell'adempimento - Condizioni.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - MUTAMENTO DELLE CONDIZIONI PATRIMONIALI DEI CONTRAENTI
Il beneficio previsto dall'art. 1461 cod. civ. - a norma del quale ciascun contraente può sospendere l'esecuzione della prestazione da lui dovuta se le condizioni patrimoniali dell'altro sono divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che sia prestata idonea garanzia - presuppone due obbligazioni corrispettive, l'una delle quali debba essere adempiuta prima dell'altra. Ne consegue che se il contraente che ha il maggior termine venga a trovarsi in gravi difficoltà, l'altro, che sarebbe già tenuto a prestare, è "facultato" a soprassedere fino a che il dissestato non dissolva il timore che la controprestazione corra il pericolo di non essere data.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1461
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)