Sez. 3, Sentenza n. 351 del 11/02/1967 (Rv. 326229 - 01)
EDILIZIA POPOLARE E ECONOMICA - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - LOCAZIONE - SUBLOCAZIONE DI UN APPARTAMENTO DELL'INA-CASA - NULLITA PER ILLICEITA DELLA CAUSA - ESCLUSIONE - DISCIPLINA*
EDILIZIA POPOLARE E ECONOMICA - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - LOCAZIONE - SUBLOCAZIONE DI UN APPARTAMENTO DELL'INA-CASA - NULLITA PER ILLICEITA DELLA CAUSA - ESCLUSIONE - DISCIPLINA*
Non e nullo -per illiceita della causa, in quanto contrario a norme imperative- il contratto, con il quale il concessionario in locazione di un alloggio dell' INA- casa abbia ceduto ad un terzo il godimento dello stesso infatti, a norma dell'art.21 del d. P. R. 22 giugno 1949 n.340, e prevista la sola sanzione della perdita per il locatario del diritto dell'alloggio, la quale, se fatta valere dall' INA- casa, importa la risoluzione della sublocazione.*
Riferimenti normativi: Legge 22/06/1949 num. 340 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)