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Sez. 3, Sentenza n. 1263 del 04/03/1981 (Rv. 411846 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - SUBLOCAZIONE DA PARTE DELL'ASSEGNATARIO-CONDUTTORE - INVALIDITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411846-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - SUBLOCAZIONE DA PARTE DELL'ASSEGNATARIO-CONDUTTORE - INVALIDITA - CONDIZIONI.*

Poiche - in tema di edilizia economica e popolare - l'art 26 della legge 8 agosto 1977 n 513, dopo aver vietato la cessione, in tutto o in parte e a qualsiasi titolo, fuori dai casi preveduti dalla legge, di un alloggio di edilizia residenziale pubblica ed avere comminato le sanzioni a carico del concessionario, ha stabilito la nullita - che puo esser fatta valere da qualunque interessato ed e rilevabile d'ufficio dal giudice - degli Atti compiuti in violazione di tale divieto, e da considerare invalido il contratto di sublocazione tra il concessionario-conduttore ed un terzo qualora l'ente concedente (nella specie, IACP) revochi l'autorizzazione alla sublocazione. (V 3445/78, mass n 392906; (V 0351/67, mass n 326229).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1594, Legge 08/08/1977 num. 513 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)