Sez. 1, Sentenza n. 5523 del 09/01/2004 Cc. (dep. 11/02/2004) Rv. 226959 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Regime di cui all'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario - Limitazione nella ricezione di pacchi da parte del detenuto - Legittimità.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
È legittima la limitazione alla ricezione di pacchi disposta nel D.M. di sottoposizione del detenuto al regime di cui all'art. 41-bis della Legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario), in quanto la sospensione delle regole di trattamento può comportare anche la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno, e tra questi ultimi rientrano anche i pacchi.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/2002 num. 279 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)