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Sez. 1, Sentenza n. 12708 del 26/02/2026 Cc. (dep. 07/04/2026) Rv. 289748-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Regime detentivo differenziato ex art. 41-bis ord. pen. - Divieto di ricevere con pacco postale cibi non industriali cotti - Limitazione - Legittimità - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-02-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289748-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, il provvedimento con il quale l'Amministrazione penitenziaria vieta la ricezione a mezzo di pacco postale di cibi cotti non industriali non compromette il diritto all'alimentazione del detenuto, che è comunque garantito, oltre che dal vitto del carcere e dall'acquisto degli alimenti elencati nel modello 72, anche dalla possibilità di ricevere cibi cotti nei pacchi consegnati dai familiari in occasione dei colloqui.

Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 bis com. 6 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis com. 2 lett. A CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis com. 2 lett. C CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 18 CORTE COST., Circ. Minist. Grazia e Giustizia 02/10/2017

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)