Sez. 2, Sentenza n. 47356 del 06/11/2009 Ud. (dep. 14/12/2009) Rv. 246795 - 01
IMPUGNAZIONI - ESTINZIONE DEL REATO E DECISIONE AGLI EFFETTI CIVILI | Appello della parte civile contro sentenza di assoluzione - Condanna al risarcimento dei danni - Prescrizione maturata prima della sentenza di primo grado - Limiti.
IMPUGNAZIONI - ESTINZIONE DEL REATO E DECISIONE AGLI EFFETTI CIVILI
Il giudice d'appello, nel dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione su impugnazione della sentenza di assoluzione ad opera della parte civile, non può condannare l'imputato al risarcimento dei danni in favore di quest'ultima nel caso in cui la prescrizione non sia sopravvenuta ma si sarebbe dovuta pronunziare fin dal primo grado in luogo dell'assoluzione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 577 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)