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Sez. 4, Sentenza n. 3789 del 19/01/2016 Ud. (dep. 29/01/2016) Rv. 265741 - 01

IMPUGNAZIONI - ESTINZIONE DEL REATO E DECISIONE AGLI EFFETTI CIVILI | Sentenza di improcedibilità per prescrizione del reato emessa in primo grado - Impugnazione della parte civile - Legittimazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-01-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265741-01

IMPUGNAZIONI - ESTINZIONE DEL REATO E DECISIONE AGLI EFFETTI CIVILI

La parte civile, che non abbia contestato con i motivi di appello la prescrizione del reato dichiarata con la sentenza di primo grado, non è legittimata a proporre appello per l'omessa pronuncia sulle statuizioni civili. (In motivazione la Corte ha precisato che, anche ove la parte civile contestasse la già intervenuta prescrizione, difetterebbe comunque l'interesse ad impugnare, trattandosi di deliberazione che ai sensi dell'art. 652 cod. proc. pen. non pregiudica l'esercizio dell'azione civile nella sede propria).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 PENDENTE, Cod. Proc. Civ. Abrog. art. 652

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)