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Sez. L, Sentenza n. 4822 del 07/03/2005 (Rv. 579962 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE | Rinuncia del lavoratore a diritti futuri - Pagamento del TFR - Effetti - Nullità.
Stato
decisa il 2005-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579962-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE

Atteso che il diritto alla liquidazione del trattamento di fine rapporto del lavoratore ancora in servizio è un diritto futuro, la rinuncia - mediante partecipazione alla deliberazione dell'assemblea e sottoscrizione del relativo verbale - effettuata dal socio lavoratore di una società cooperativa, allo stesso modo di quella effettuata dal lavoratore subordinato al quale è equiparato ex art. 24 della legge n. 196 del 1997, è radicalmente nulla ai sensi degli artt. 1418, secondo comma, e 1325 cod. civ., per mancanza dell'oggetto, non essendo ancora il diritto entrato nel patrimonio del lavoratore e non essendo sufficiente l'accantonamento delle somme già effettuato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 com. 2, Legge 24/06/1997 num. 196 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)