Sez. L, Sentenza n. 16826 del 10/08/2005 (Rv. 582882 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA - DELIBERAZIONI | Socio lavoratore - Credito del lavoratore per trattamento di fine rapporto - Credito futuro - Atto di disposizione mediante partecipazione alla deliberazione assembleare - Legittimità - Fondamento.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA - DELIBERAZIONI
Atteso che la cessazione del rapporto di lavoro è solo condizione di esigibilità del diritto alla liquidazione del trattamento di fine rapporto (salvo l'ipotesi regolata dall'art. 2120 cod. civ.), qualora il socio lavoratore di una società cooperativa - mediante partecipazione alla deliberazione dell'assemblea e adesione alla stessa - compia un atto di disposizione del diritto già maturato rispetto agli anni di servizio prestati, tale atto è legittimo trattandosi di cessione di un credito futuro con effetti obbligatori e non venendo in questione la disciplina relativa alla nullità "ex" art. 2113 cod. civ. che concerne la rinuncia (nella specie esclusa dall'interpretazione del giudice di merito non efficacemente censurata in sede di legittimità).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)