Sez. 1, Sentenza n. 2429 del 24/04/1995 Cc. (dep. 31/05/1995) Rv. 201298 - 01
Tribunale per i Minorenni - Definizione anticipata del procedimento - Sospensione del processo e messa alla prova - In genere | Ordinanza che rigetta la relativa richiesta - Autonoma impugnabilità - Esclusione - "Ratio".
Tribunale per i Minorenni - Definizione anticipata del procedimento - Sospensione del processo e messa alla prova - In genere
In tema di procedimento a carico di minorenni, l'ordinanza avverso la quale, ai sensi dell'art. 28, comma terzo, del d.P.R. 27 settembre 1988 n. 448, può essere proposto ricorso per cassazione è soltanto quella con la quale il giudice abbia disposto la sospensione del processo e la messa alla prova del minore, dettando le apposite prescrizioni, e non anche quella con la quale la relativa richiesta sia stata respinta, operando, con riguardo a quest'ultima, la regola generale di cui all'art. 586 cod. proc. pen. (impugnabilità delle ordinanze dibattimentali, salvo quelle in materia "de libertate", solo unitamente alla sentenza). (In motivazione la Corte, a sostegno del principio dianzi enunciato, oltre a richiamare ad argomenti di ordine testuale, derivanti dalla concatenazione fra il comma secondo e il comma terzo dell'art. 28 del d.P.R. n. 448/88, ha osservato che non è incongrua, rispetto alla tesi sostenuta, la previsione di un'impugnazione, anche da parte dell'imputato, della sola ordinanza che dispone la sospensione del processo, potendo avere anche l'imputato interesse e ragione di dolersi della durata stabilita per il periodo di messa alla prova e della natura delle prescrizioni impartite; né, d'altra parte - sempre secondo la Corte - l'autonoma impugnabilità dell'ordinanza reiettiva della richiesta di sospensione avrebbe apprezzabili effetti pratici ai fini dell'obiettivo di ridurre al minimo il contatto fra il minorenne e il processo penale, posto che quest'ultimo, anche in pendenza dell'impugnazione, non potrebbe che proseguire).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 586, Disp. Processo Penale Imputati Min. art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)