Sez. 2, Sentenza n. 20602 del 06/05/2015 Cc. (dep. 19/05/2015) Rv. 263787 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE | Sospensione con messa alla prova - Ordinanza di rigetto - Autonoma ricorribilità per cassazione - Possibilità - Sussistenza.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE
In tema di sospensione del processo per messa alla prova, la espressa previsione di cui all'art. 464-quater, comma settimo, cod. proc. pen. implica l'immediata ricorribilità per cassazione del provvedimento di reiezione dell'istanza di ammissione al beneficio, senza possibilità di distinguere tra ordinanze di sospensione del procedimento ed ordinanze di rigetto.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 quater CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)