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Sez. 3, Sentenza n. 1470 del 24/04/1976 (Rv. 380200 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE - CONDIZIONI - CREDITO DI PRONTA E FACILE LIQUIDAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1976-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380200-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE - CONDIZIONI - CREDITO DI PRONTA E FACILE LIQUIDAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Lo stabilire se ricorrano gli estremi richiesti dalla legge perche possa operare la compensazione giudiziale, e, in particolare, se il credito opposto in compensazione sia di facile e pronta liquidazione, e rimesso al sovrano apprezzamento del giudice del merito e non puo formare oggetto di Sindacato in Sede di legittimita. (Conf 2521/73, mass n 365972).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)