Sez. 3, Sentenza n. 1470 del 24/04/1976 (Rv. 380200 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE - CONDIZIONI - CREDITO DI PRONTA E FACILE LIQUIDAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE - CONDIZIONI - CREDITO DI PRONTA E FACILE LIQUIDAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Lo stabilire se ricorrano gli estremi richiesti dalla legge perche possa operare la compensazione giudiziale, e, in particolare, se il credito opposto in compensazione sia di facile e pronta liquidazione, e rimesso al sovrano apprezzamento del giudice del merito e non puo formare oggetto di Sindacato in Sede di legittimita. (Conf 2521/73, mass n 365972).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)