Sez. 3, Sentenza n. 2521 del 08/10/1973 (Rv. 365972 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Lo stabilire se ricorrano gli estremi richiesti dall'art 1243 cod civ perche possa operare la compensazione giudiziale, e particolarmente se il credito opposto in compensazione sia di facile e pronta soluzione, e rimesso al sovrano apprezzamento del giudice di merito e non puo formare oggetto di Sindacato in Sede di legittimita. (V 1510/72, mass n 358189).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)