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Sez. 3, Sentenza n. 2521 del 08/10/1973 (Rv. 365972 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1973-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365972-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Lo stabilire se ricorrano gli estremi richiesti dall'art 1243 cod civ perche possa operare la compensazione giudiziale, e particolarmente se il credito opposto in compensazione sia di facile e pronta soluzione, e rimesso al sovrano apprezzamento del giudice di merito e non puo formare oggetto di Sindacato in Sede di legittimita. (V 1510/72, mass n 358189).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)