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Sez. L, Sentenza n. 14952 del 04/08/2004 (Rv. 575212 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA | Delle domande delle parti - Giudizio di fatto - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Deduzione del vizio ex artt. 112, 434, 437 cod. proc. civ. derivato dall'interpretazione - Configurabilità di "error in procedendo" - Conseguenze.
Stato
decisa il 2004-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575212-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA

Il principio secondo cui l'interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, non trova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile nell'ambito dell'art. 112 cod. proc. civ., a norma del quale il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa, oppure un vizio riconducibile al principio del tantum devolutum quantum appellatum ed alla conseguente formazione del giudicato sostanziale interno con relativa preclusione in tal caso, infatti, deducendosi un "error in procedendo", la Corte di Cassazione è giudice anche del fatto ed ha, quindi, il potere - dovere di procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali, e, in particolare, delle istanze e deduzioni delle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)