Sez. 2, Sentenza n. 6066 del 26/04/2001 (Rv. 546323 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA | Accertamento del contenuto della domanda azionata - Spettanza al giudice di merito - Controllo in cassazione - Limiti - Denunciata violazione del principio di corrispondenza della pronuncia a quanto richiesto - Conseguenze - Potere - dovere della Corte di cassazione di procedere direttamente all'esame degli atti processuali ed alla loro interpretazione - Sussistenza - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA
In sede di legittimità, occorre tenere distinta l'ipotesi in cui venga lamentato l'omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l'interpretazione data alla domanda stessa, ritenendosi in essa compresi, o esclusi, alcuni aspetti della controversia in base ad una considerazione non condivisa dalla parte: mentre nel primo caso si verte propriamente in tema di violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e la Corte di cassazione ha il potere - dovere di procedere all'esame diretto degli atti onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiestale, nell'altro caso, invece, poiché l'interpretazione della domanda e l'individuazione della sua ampiezza e del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, alla Corte è devoluto soltanto il compito di effettuare il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C., letti gli atti processuali, ha ritenuto sussistente la denunciata violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., giacché, a fronte di una domanda con la quale l'attore, deducendo la stipulazione di un contratto definitivo di compravendita di autoveicolo, aveva chiesto la condanna del venditore alla consegna dei documenti di circolazione del mezzo e l'accertamento del suo obbligo di redigere la dichiarazione di vendita autenticata ai fini della trascrizione del passaggio di proprietà nel pubblico registro automobilistico, il giudice di merito aveva erroneamente qualificato la domanda come volta ad ottenere l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo "ex" art. 2932 cod. civ., così sostituendo l'azione espressamente e formalmente proposta con una diversa, fondata su un diverso titolo).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)