Sez. 2 - , Ordinanza n. 20608 del 31/08/2017 (Rv. 645107 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO | Aggiudicazione di bene immobile in base a vendita forzata - Natura - Acquisto a titolo derivativo - Conseguenze in tema di applicazione della normativa tavolare.
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO
L’acquisto di un bene immobile da parte dell'aggiudicatario in sede di esecuzione forzata, pur non dipendendo dalla volontà del precedente proprietario, giacché connesso al decreto di aggiudicazione emesso dal giudice dell'esecuzione, ha comunque natura di acquisto a titolo derivativo, traducendosi nella trasmissione dello stesso diritto del debitore esecutato; ne consegue che, nel sistema tavolare, a tale acquisto si applicano le speciali regole di efficacia previste dalla relativa normativa per gli atti "inter vivos".
Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/03/1929 num. 499 art. 2, Regio Decr. 28/03/1929 num. 499 art. 5, Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 530
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)