diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 9876 del 05/10/1998 (Rv. 519441 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE | Nei servizi pubblici essenziali - Sciopero illegittimo - Sanzione della sospensione temporanea dell'erogazione dei contributi sindacali - Irrogazione da parte del datore di lavoro - Fondamento - Sentenza della Corte Costituzionale n. 57 del 1995 - Influenza.
Stato
decisa il 1998-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519441-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE

La facoltà di comminare la sanzione della sospensione temporanea dell'erogazione dei contributi sindacali, di cui all'art. 4, comma secondo, della legge n. 146 del 1990, non può non essere attribuita al datore di lavoro essendo a questi demandato il compito di effettuare - ai sensi dell'art. 26, commi secondo e terzo, della legge n. 300 del 1970, abrogato, con effetto dal 30 settembre 1995, dal d.P.R. n. 313 del 1995 - le "ritenute sul salario" corrispondenti ai contributi che i lavoratori intendono versare al sindacato. Tale principio trova conferma nella sentenza della Corte costituzionale n. 57 del 1995 ove si è sottolineato che il potere sanzionatorio in questione, essendo strumentale alla salvaguardia delle finalità limitative dello sciopero, funzionale a garantire i servizi pubblici essenziali e collegato quindi alla tutela di un interesse pubblico, implica un'attività valutativa nel cui esercizio la discrezionalità del datore di lavoro deve essere limitata dalla Commissione di garanzia.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 26 CORTE COST., Legge 12/06/1990 num. 146 art. 4 CORTE COST., Legge 12/06/1990 num. 146 art. 12 CORTE COST., DPR 28/07/1995 num. 313 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)