Sez. L - , Sentenza n. 11365 del 07/04/2022 (Rv. 664305 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Servizi pubblici essenziali - Lavoratori aderenti ad uno sciopero illegittimamente proclamato dalle organizzazioni sindacali - Potere disciplinare del datore di lavoro - Presupposti - Valutazione negativa del comportamento delle parti collettive ad opera della Commissione di garanzia - Necessità - Iniziativa disciplinare - Obbligatorietà. LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE - In genere.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI
Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali, il potere disciplinare del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori che aderiscono ad uno sciopero, proclamato dalle organizzazioni sindacali senza il rispetto delle modalità e delle procedure di erogazione e delle altre misure previste dall'art. 2, comma 2, della l. n. 146 del 1990, come modificata dalla l. n. 83 del 2000, è subordinato, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. i) della legge citata, alla valutazione negativa del comportamento delle parti collettive ad opera della Commissione di garanzia, che non solo rende
doverosa l'attivazione del procedimento disciplinare, ma costituisce anche il presupposto per l'esercizio del potere disciplinare.
Legge 12/06/1990 num. 146 art. 4 CORTE COST., Legge 12/06/1990 num. 146 art. 2 com. 2 CORTE COST., Legge 12/06/1990 num. 146 art. 13 com. 1 lett. I CORTE COST., Legge 11/04/2000 num. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)