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Sez. L, Sentenza n. 12123 del 28/10/1999 (Rv. 530818 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - CUMULABILITÀ | Divieto di cumulo delle indennità integrative speciali - Applicabilità del principio dettato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 1992 relativa alla fattispecie di cumulo pensione - retribuzione - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530818-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - CUMULABILITÀ

In seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 1992 l'art. 17 della legge n. 843 del 1978 - che vieta il cumulo dell'indennità integrativa speciale percepita sulla pensione con la retribuzione - è divenuto inoperante perché non determina la misura della retribuzione oltre la quale diviene operante l'esclusione di detta indennità. Lo stesso principio non può valere per la fattispecie di cumulo di due o più pensioni per la quale l'art. 19 della citata legge n. 843 del 1978 vieta la doppia o plurima indennità integrativa speciale. Le due fattispecie rispettivamente considerate dalle due norme non sono, infatti, comparabili in quanto mentre nel caso di cumulo di pensione - retribuzione, la Corte costituzionale è intervenuta a colmare un vuoto dell'ordinamento non essendovi alcuna garanzia sul livello di retribuzione nel caso del cumulo di pensioni invece tale garanzia esiste ed è rappresentata dal trattamento minimo.

Riferimenti normativi: Legge 21/12/1978 num. 843 art. 17 CORTE COST., Legge 21/12/1978 num. 843 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)