Sez. L, Sentenza n. 13182 del 28/05/2010 (Rv. 613614 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - CUMULABILITÀ | Trattamento pensionistico e retribuzione da lavoro dipendente - Divieto di cumulo delle indennità integrative speciali - Illegittimità costituzionale - Conseguenze - Reviviscenza in via interpretativa del divieto di cumulo - Inammissibilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - CUMULABILITÀ
Alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 566 del 1989 e 204 del 1992, con le quali è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 99, quinto comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973 e dell'art. 17 della l. n. 843 del 1978, nella parte in cui escludevano la corresponsione dell'indennità integrativa speciale sul trattamento pensionistico nel caso di concorso con trattamento retributivo da lavoro dipendente che prevedesse altra indennità identica o analoga, senza fissare un limite di reddito oltre il quale diveniva operativo il divieto di cumulo, non vi è più alcuna norma nell'ordinamento giuridico che precluda la corresponsione di una doppia indennità integrativa speciale nei confronti del pensionato che presti opera retribuita alle dipendenze di terzi, non potendo il divieto di cumulo, ormai caducato, rivivere mediante l'individuazione in via interpretativa del limite reddituale, in mancanza di un intervento legislativo "ad hoc" adottato secondo i parametri indicati dalla Corte costituzionale.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 93 CORTE COST., DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 99 com. 5 CORTE COST., Legge 21/12/1978 num. 843 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)