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Sez. L, Sentenza n. 7427 del 05/07/1995 (Rv. 493180 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTÀ - IN GENERE | Situazioni di incompatibilità del lavoratore per rapporti con terzi idonei a determinare conflitti di interessi - Violazione del predetto obbligo - Configurabilità - Contestazione con la procedura ex art. 7 statuto lavoratori - Necessità - Funzioni.
Stato
decisa il 1995-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493180-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTÀ - IN GENERE

Le situazioni d'incompatibilità in cui il lavoratore subordinato venga a trovarsi a causa di rapporti giuridici con terzi e che sono idonee a determinare conflitti fra l'interesse proprio o di terzi e quello del datore di lavoro sono riconducibili alla violazione del dovere di fedeltà sancito dall'art. 2105 cod. civ., la quale ha natura di illecito disciplinare, che deve essere contestato al dipendente con il procedimento di cui all'art. 7 della legge n. 300 del 1970, anche al fine di consentirgli di far cessare, ove possibile, le cause d'incompatibilità, attesa la rilevanza di una tale condotta ai fini della valutazione della gravità dell'inadempimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2105, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)