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Sez. L, Sentenza n. 1131 del 14/02/1996 (Rv. 495834 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTÀ - IN GENERE | Situazioni di incompatibilità del lavoratore derivanti da rapporti con terzi idonei a determinare conflitti di interessi - Violazione del predetto obbligo - Configurabilità - Rilevanza esclusivamente sul piano disciplinare - Sussistenza - Conseguenze - Rifiuto della prestazione lavorativa da parte del datore di lavoro che invochi una situazione di incompatibilità senza previa adozione di sanzione disciplinare idonea a giustificare il rifiuto - Obbligazione retributiva - Permanenza - Applicabilità al rapporto di lavoro del dirigente bancario - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495834-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTÀ - IN GENERE

Anche per il rapporto di lavoro del dirigente di banca - al quale si applica la norma di cui all'art. 9, secondo comma, del R.D.L. 12 marzo 1936 n. 375 (recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia), convertito in legge 7 marzo 1938 n. 141, la quale vieta ai funzionari delle aziende di credito ed istituti assimilati di ricoprire le cariche di amministratori, sindaci e direttori in altre aziende senza l'autorizzazione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito, con la conseguenza che la mancanza della suddetta autorizzazione concreta una situazione di incompatibilità - si applica il principio, valido per ogni rapporto di lavoro privato, secondo il quale le situazioni di incompatibilità, in senso ampio, in cui versa il dipendente, possono esclusivamente configurare violazioni dell'obbligo di fedeltà - in base al quale, ai sensi dell'art. 2105 cod. civ., al prestatore di lavoro è vietato trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con l'imprenditore, divulgare notizie attinenti all'organizzazione ed ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio - le quali costituiscono illecito disciplinare che può anche giustificare un provvedimento di licenziamento; ne consegue che, ove il datore di lavoro rifiuti la prestazione lavorativa motivando tale rifiuto con l'esistenza di uno stato di incompatibilità, ma senza adottare alcun provvedimento disciplinare che del rifiuto costituisca il presupposto, rimane inalterato il suo obbligo di corrispondere la retribuzione a meno che lo stesso dimostri la specifica necessità di impedire lo svolgimento della prestazione lavorativa per evitare un pregiudizio concreto ed attuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2105, Regio Decr. Legge 12/03/1936 num. 375 art. 9, Legge 07/03/1938 num. 141 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)