Sez. 3, Ordinanza n. 28839 del 31/10/2025 (Rv. 676664-01)
RESPONSABILITA' CIVILE - PROPRIETA' DI ANIMALI - IN GENERE | Responsabilità ex art. 2052 c.c. - Criterio di imputazione - Fondamento - Custodia - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
RESPONSABILITA' CIVILE - PROPRIETA' DI ANIMALI - IN GENERE
In tema di danno cagionato da animali, il criterio di imputazione della responsabilità previsto dall'art. 2052 c.c. si fonda non già sulla nozione di custodia (la cui rilevanza è espressamente esclusa dalla norma) bensì su quella di utilizzazione, intesa come sfruttamento economico o funzionale dell'animale per trarne una propria utilità, con la conseguenza che del danno risponde, alternativamente, il proprietario o il soggetto che si serve dell'animale per soddisfare un interesse proprio. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva riconosciuto la responsabilità del proprietario di un cane per i danni cagionati a un gregge, escludendo quella del suo dipendente, custode della villa nella quale era tenuto l'animale e dalla quale il primo era spesso assente, sul presupposto che il cane era stato affidato al custode affinché lo accudisse per soddisfare un interesse del proprietario medesimo).
Cod. Civ. art. 2052 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)