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Sez. 3, Sentenza n. 10189 del 28/04/2010 (Rv. 612760 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - PROPRIETÀ DI ANIMALI - IN GENERE | Danni causati da animali - Art. 2052 cod. civ. - Responsabilità del soggetto utilizzatore - Limiti - Interesse proprio - Necessità - Utilizzo dell'animale per lavoro dipendente - Applicazione del medesimo principio - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612760-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - PROPRIETÀ DI ANIMALI - IN GENERE

La norma dell'art. 2052 cod. civ. - in base alla quale chi si serve di un animale è responsabile dei danni dallo stesso cagionati per il tempo in cui lo ha in uso - trova il proprio fondamento nel principio per cui chi fa uso dell'animale nell'interesse proprio e per il perseguimento di proprie finalità, anche se non economiche, è tenuto risarcire i danni arrecati ai terzi che siano causalmente collegati al suddetto uso; in tale situazione, peraltro, non rientra colui il quale utilizzi l'animale per svolgere mansioni inerenti alla propria attività di lavoro, che gli siano state affidate dal proprietario dell'animale alle cui dipendenze egli presti tale attività. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda, avanzata da un componente del corpo di polizia municipale, di risarcimento dei danni conseguenti alla caduta dovuta all'impennata del cavallo da lui montato, sul rilievo che in quel momento l'animale era affidato alla custodia dello stesso danneggiato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2052 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)