diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 22636 del 13/05/2010 Cc. (dep. 14/06/2010) Rv. 247422 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Esito positivo della prova - Estinzione della pena pecuniaria - Disagiate condizioni economiche.
Stato
decisa il 2010-05-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/247422-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Ai fini dell'estinzione della pena pecuniaria conseguente all'esito positivo della prova dell'affidato al servizio sociale, il requisito delle disagiate condizioni economiche posto dall'art. 47, comma dodicesimo, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario) ricorre tutte le volte che la realizzazione coattiva della sanzione pecuniaria non ancora riscossa possa compromettere seriamente non solo le sue esigenze vitali, ma anche l'equilibrio del bilancio domestico, sì da minarne le stesse aspettative di reinserimento sociale. (Nella specie, si è ritenuto che dalla personalità della responsabilità penale discende che, se nessun reddito diverso da quello prodotto dal condannato può essere computato per estinguere la pena pecuniaria, specularmente detto reddito non è valutabile in via automatica in accrescimento di quello del condannato per escludere la sua condizione di disagio, pur dovendosene tener conto nella prospettiva dell'attenuazione dei suoi carichi familiari).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)