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Sez. 1, Sentenza n. 5621 del 16/01/2009 Cc. (dep. 10/02/2009) Rv. 242445 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Remissione del debito - Requisiti per la concessione - Disagiate condizioni economiche - Nozione.
Stato
decisa il 2009-01-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242445-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Ai fini della remissione del debito per le spese processuali e di mantenimento in carcere, richiesta dal condannato che abbia sofferto un periodo di detenzione, il requisito delle disagiate condizioni economiche ricorre non solo quando il soggetto si trovi in stato di indigenza, ma anche quando l'adempimento del debito comporti un serio e considerevole squilibrio del suo bilancio domestico, tale da precludergli il soddisfacimento di elementari esigenze vitali e comprometterne quindi il recupero e il reinserimento sociale. (Fattispecie nella quale, risultando che l'istante aveva incassato dalla vendita di un immobile la somma di euro 3.668, a fronte di un debito per spese processuali di euro 17.668, il tribunale di sorveglianza aveva escluso la precarietà delle sue condizioni economiche)

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)