Sez. 1, Sentenza n. 946 del 05/07/2011 Ud. (dep. 13/01/2012) Rv. 251665 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - DEVASTAZIONE E SACCHEGGI | Fatti di devastazione - Elemento oggettivo - Assorbimento del delitto di danneggiamento - Configurabilità.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - DEVASTAZIONE E SACCHEGGI
Il delitto di devastazione di cui all'art. 419 cod. pen. assorbe quello di danneggiamento perché l'elemento oggettivo consiste in qualsiasi azione, con qualsivoglia modalità posta in essere, produttiva di rovina, distruzione o anche danneggiamento, che sia comunque complessivo, indiscriminato, vasto e profondo, di una notevole quantità di cose mobili o immobili.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 419, Cod. Pen. art. 635 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)