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Sez. 1, Sentenza n. 946 del 05/07/2011 Ud. (dep. 13/01/2012) Rv. 251665 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - DEVASTAZIONE E SACCHEGGI | Fatti di devastazione - Elemento oggettivo - Assorbimento del delitto di danneggiamento - Configurabilità.
Stato
decisa il 2011-07-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251665-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - DEVASTAZIONE E SACCHEGGI

Il delitto di devastazione di cui all'art. 419 cod. pen. assorbe quello di danneggiamento perché l'elemento oggettivo consiste in qualsiasi azione, con qualsivoglia modalità posta in essere, produttiva di rovina, distruzione o anche danneggiamento, che sia comunque complessivo, indiscriminato, vasto e profondo, di una notevole quantità di cose mobili o immobili.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 419, Cod. Pen. art. 635 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)