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Sez. 1, Sentenza n. 25104 del 16/04/2004 Cc. (dep. 03/06/2004) Rv. 228133 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - DEVASTAZIONE E SACCHEGGI | Danneggiamento di impianti di uno stadio nel corso di disordini creati da un gruppo di persone in occasione di una partita di calcio - Configurabilità del delitto di devastazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-04-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228133-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - DEVASTAZIONE E SACCHEGGI

Integra il reato di devastazione previsto dall'art. 419 cod. pen., e non quello di danneggiamento previsto dall'art. 635 stesso codice, in quanto lede l'ordine pubblico inteso come forma di civile e corretta convivenza, la condotta tenuta da un numeroso gruppo di persone che, in occasione di una partita di calcio, tentino di forzare lo schieramento di polizia, al fine di entrare nello stadio pur essendo sprovviste del biglietto e, dopo la morte accidentale di uno spettatore, avvenuta nei disordini seguitine, si scatenino in una inconsulta reazione, aggredendo violentemente le forze dell'ordine, distruggendo o danneggiando vari impianti e strutture dello stadio e mettendo fuori uso gli altoparlanti e le apparecchiature di ripresa a circuito chiuso. (Fattispecie relativa alla misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di numerose persone coinvolte nei disordini verificatisi in occasione della partita Avellino-Napoli del campionato di calcio 2003-2004)

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 419, Cod. Pen. art. 635 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)