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Sez. L, Sentenza n. 3776 del 22/06/1985 (Rv. 441364 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE - PER AGGRAVAMENTO - GIUDIZIO SUCCESSIVO ALL'ESITO NEGATIVO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - ULTERIORI AGGRAVAMENTI VERIFICATISI NELLE MORE - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441364-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE - PER AGGRAVAMENTO - GIUDIZIO SUCCESSIVO ALL'ESITO NEGATIVO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - ULTERIORI AGGRAVAMENTI VERIFICATISI NELLE MORE - RILEVANZA.*

Nel giudizio concernente la revisione, per aggravamento, della rendita d'inabilità, instaurato dall'assicurato dopo l'inutile esperimento della via amministrativa, il giudice è tenuto a prendere in esame, ai sensi dell'art. 149 disp. Att. Cod. proc. civ., anche gli aggravamenti che l'assicurato assuma essersi verificati nel corso di detto giudizio, non essendo necessario che le denunce di tali aggravamenti siano precedute dall'esperimento di ulteriori procedure amministrative. (V 5142/84, mass n 436926; (V 6452/82, mass n 424082).*

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)