Sez. U - , Sentenza n. 25971 del 16/12/2016 (Rv. 641856 - 02)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Disciplinare magistrati - Art. 23 del d.lgs. n. 109 del 2006 - Interpretazione che escluda, nell'ipotesi di collocamento a riposo dell'incolpato, l'automatica estinzione del procedimento e delle misure cautelari disposte - Illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 23 del d.lgs. n. 109 del 2006, ove interpretato in senso diverso da quello che il collocamento a riposo del magistrato determina, come effetto automatico, l’estinzione del procedimento disciplinare e la cessazione della misura cautelare della sospensione dallo stipendio e dalle funzioni, atteso che, pur essendo venuta meno l’appartenenza del magistrato all’ordine giudiziario, restano in discussione questioni che, ai fini della loro soluzione, postulano un definitivo accertamento della legittimità, o meno, della misura medesima.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)